Ecobonus: Berardis Elettroimpianti, elettricista pescara

Ecobonus 100%

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Super Ecobonus 110% Pescara

Bonus 110%

Berardi Elettroimpianti, azienda presente sul mercato da oltre 20 anni, ti accompagna nel processo di efficientamento energetico della tua abitazione.
Approfittando dell’Ecobonus al 110% è possibile realizzare un nuovo impianto fotovoltaico e sostituire (o installare) una pompa di calore a costo zero.
Offriamo un servizio “chiavi in mano”, dalle pratiche alla realizzazione e conclusione dei lavori.

Installazione pannelli fotovoltaici a Pescara

Domande frequenti

L’ecobonus introdotto con il Decreto Rilancio che concede la possibilità di detrarre il 110% delle spese sostenute. In pratica, ti viene restituito più di quanto spendi tramite delle detrazioni sulle tasse future. Partiamo proprio da questo:

» interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione a pompa di calore;

» interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.

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A seguito delle variazione dettate dalla legge di bilancio 2022, sono state modificate le scadenze:

» Unifamiliari e funzionalmente indipendenti: 30/06/2022.
Se al 30/06/2022 sono stati conclusi almeno il 30% dei lavori, proroga fino a fine anno.

» Condomini, proprietari di edifici da 2 a 4 unità, Onlus, Odv, Aps: per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, nonché per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il  31 dicembre 2023. Su tali immobili, potresti usufruire del Superbonus anche nel 2024 ma godendo di un'aliquota ridotta al 70%, ed addirittura, nel 2025, ma con una percentuale di detrazione della spesa sostenuta del 65%.

» Superbonus rafforzato (+50% territori da sisma dal 01/04/09): 31/12/2025

» IACP, Cooperative:30/09/2023.
Se al 30/06/2023 sono stati conclusi almeno il 30% dei lavori, proroga fino a fine anno.

Si può ottenere il bonus sia su prime che seconde case. L'agevolazione riguarda le unità immobiliari residenziali ad eccezione delle seguenti categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8:Abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (tranne se aperti al pubblico, anche parzialmente: in questo caso rientrano nel Superbonus).

Quindi, prima di procedere dovrà essere visionata la visura catastale

I possessori o detentori delle unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio ma non per gli interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità.

Infine se si possiede una seconda, terza, quarta casa, si potrà beneficiare degli incentivi solo su 2 unità a tua scelta. Infine, grazie al decreto semplificazioni di maggio 2021, oltre alle unità residenziali, potranno aderire all'incentivo anche gli edifici ricadenti nelle categorie:

  • B/1: Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;
  • B/2: Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);
  • D/4: Case di cura ed ospedali (con fine di lucro).

Sono ben tre gli interventi trainanti che possono essere eseguiti. L'importante è realizzarne almeno uno su unità esistenti.

  • Isolamento termico:

    Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (vengono inclusi i tetti inclinati) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno

    In pratica, dovrai coibentare tramite cappotto, isolamento interno o in intercapedine più del 25% della superficie lorda disperdente del tuo edificio (pavimentazione a piano terra, facciate e copertura). Attenzione, non si parla di superficie disperdente dell'appartamento, ma dell'edificio!

  • Sostituzione dell'impianto di riscaldamento in condominio:

    interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi (assemblati in fabbrica) o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di micro-cogenerazione o a collettori solari. Nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

    Anche se nel testo si parla di sostituzione dell'impianto, l'Agenzia dell'Entrate ha chiarito che è sufficiente la sostituzione del generatore di calore per godere della detrazione al 110%.

    Ovviamente, per rientrare in questa casistica devi possedere un appartamento in un condominio. Per condominio si intende uno stabile in cui sono presenti almeno due unità intestate a soggetti differenti.

    Una volta appurato ciò, devi sostituire il tuo vecchio impianto con un nuovo sistema più efficiente.

    In questo caso, la detrazione del 110% spetta ai condòmini anche per un numero maggiore di due unità immobiliari (anche se imprese, professionisti o società).  Le unità non possono ricadere in categorie catastali a/1, a/8 e a/9 e possono non essere abitative (uffici, negozi, laboratori ecc.), ma solo per i condomìni con superficie residenziale superiore al 50% (circolare 24/e/2020) (comma 9,lett. a).

    Per quanto riguarda la maggioranza condominiale necessaria per procedere con il Superbonus è sufficiente quella semplice: la maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Con il Decreto Agosto, è possibile ottenere con la medesima maggioranza il finanziamento bancario o per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

    La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

  • Sostituzione dell'impianto di riscaldamento in proprietà esclusive:
    interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

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